1. I livelli essenziali del diritto allo studio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono garantiti attraverso l'esenzione dalle tasse e dai contributi e l'erogazione di borse di studio di importo sufficiente ad assicurare il mantenimento agli studi per la durata ordinaria dei corsi di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'erogazione delle borse di studio di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di prevedere incrementi delle borse stesse e ulteriori interventi atti al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità. L'importo delle borse di studio non può essere ridotto in relazione all'attuazione dei servizi e degli interventi di cui all'articolo 5.
3. Le singole regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le istituzioni di istruzione superiore comprese nel rispettivo ambito territoriale e il Ministero dell'università e della ricerca possono sottoscrivere specifici accordi di programma per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1.
4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Consiglio nazionale degli studenti universitari, il Consiglio universitario nazionale, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale e la Conferenza dei rettori delle università italiane,
a) i requisiti di eleggibilità relativi al merito e alla condizione economica degli studenti;
b) gli importi minimi delle borse di studio e il termine massimo per l'erogazione dei relativi ratei;
c) il periodo minimo di concessione del beneficio;
d) i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse statali allo scopo destinate.